PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2094
del codice civile).

      1. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2094. - (Lavoratore economicamente dipendente). - È lavoratore economicamente dipendente chi si obbliga, di norma a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legislazione vigente, mediante retribuzione a prestare la propria attività sia materiale che intellettuale in via continuativa all'impresa, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro. Con il termine impresa si intende anche qualsivoglia altra diversa attività organizzata che, mediante retribuzione, beneficia della prestazione del lavoratore.
      Il contratto di lavoro del lavoratore economicamente dipendente, indipendentemente dalla sua denominazione giuridica, deve essere stipulato per iscritto e prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da riconoscere al lavoratore.
      L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri di cui agli articoli 2103, primo comma, primo e secondo periodo, 2104, secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102 e 2108 del presente codice e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l'esclusione dei lavoratori economicamente dipendenti dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal presente codice, dalle leggi speciali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nè può dare luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri

 

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lavoratori dipendenti della medesima impresa. Il lavoratore economicamente dipendente, indistintamente dalla durata della prestazione cui è obbligato, è computato ai fini della soglia dimensionale dell'impresa o della diversa attività organizzata da altri.
      L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti del trattamento economico-normativo».

Art. 2.
(Contratti di lavoro a tempo determinato).

      1. Il contratto di lavoro concernente i lavoratori economicamente dipendenti di cui all'articolo 2094, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è stipulato di regola a tempo indeterminato.
      2. A parziale deroga di quanto stabilito dal comma 1, è tuttavia consentita l'apposizione di un termine finale di durata al contratto di lavoro economicamente dipendente quando ciò è richiesto:

          a) dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, come risultante dall'elenco delle attività stagionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Detto elenco può essere successivamente modificato o integrato con le medesime modalità. Nelle more dell'emanazione del decreto si fa riferimento all'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

          b) da punte stagionali di intensificazione dell'attività produttiva;

 

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          c) dall'esigenza di sostituire lavoratori assenti, con l'esclusione di assenze dal lavoro giustificate dalla legislazione vigente sul diritto di sciopero;

          d) dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;

          e) dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;

          f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

          g) in tutte le ulteriori ipotesi definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e applicati dal datore di lavoro.

      3. In relazione alle ipotesi previste dal comma 2 i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono in via esclusiva la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1o gennaio di ciascun anno.
      4. L'apposizione del termine ai sensi del comma 2 è priva di effetto se non risulta da atto scritto nel quale devono essere indicate le relative causali giustificative.
      5. In tutti i casi di legittima apposizione del termine è riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza ove il datore di lavoro effettui, entro un anno dalla scadenza del termine, nuove assunzioni. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il lavoratore, nel quinquennio precedente, ha già lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. L'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di precedenza non impedisce il perfezionamento del requisito.

 

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      6. L'onere della prova della obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
      7. Il lavoratore economicamente dipendente il cui contratto di lavoro non è a tempo indeterminato, indipendentemente dalla denominazione giuridica di quest'ultimo, ha diritto a un versamento previdenziale e assicurativo giornaliero, a carico del datore di lavoro, superiore del 10 per cento rispetto ai versamenti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il presente comma si applica anche ai lavoratori che prestano la loro opera secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 2094 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, anche in forma occasionale e verso una pluralità di committenti con autodeterminazione dei tempi e dei modi di lavoro. Ai sensi del presente comma sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonché i lavoratori assunti ai sensi del comma 2, lettere a), c), f) e g).
      8. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della medesima direttiva, è abrogato, ad eccezione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, del comma 1 dell'articolo 4, degli articoli 6, 7 e 9 e dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 10.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2549
del codice civile).

      1. L'articolo 2549 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2549. - (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione

 

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l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Detto apporto in nessun caso può essere costituito da una prestazione di lavoro, di qualsiasi natura. Qualora l'apporto dell'associato si concreti nella prestazione di un'attività lavorativa, in violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto di associazione in partecipazione è nullo e in sua vece si considera stipulato fra le parti un contratto di lavoro economicamente dipendente a tempo indeterminato».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 1655
del codice civile).

      1. L'articolo 1655 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1655. - (Nozione). - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione e con proprietà dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, caratterizzati da alto valore aggiunto e da alta specializzazione della parte medesima, verso un corrispettivo in danaro».

Art. 5.
(Responsabilità dei datori di lavoro in caso di mutamento organizzativo dell'attività).

      1. Il datore di lavoro, in caso di appalto di uno o più servizi ed opere, di trasferimento di uno o più rami d'azienda, di esternalizzazioni ed eventi similari, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente, che modifica l'ordinaria organizzazione produttiva in essere, è responsabile verso i lavoratori coinvolti nei processi indicati, in solido con l'appaltatore o con il nuovo titolare dell'unità produttiva ceduta, per un periodo non inferiore a quarantotto mesi, della corresponsione di un trattamento economico, normativo e

 

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contrattuale collettivo non inferiore a quello preesistente al momento del mutamento organizzativo dell'attività.
      2. I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono estendere o ridurre la durata del periodo di cui al comma 1, esclusivamente a fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive individuate negli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6.
(Stabilizzazione dei lavoratori economicamente dipendenti non a tempo indeterminato operanti nelle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali dello Stato).

      1. Al fine di stabilizzare i lavoratori con contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e che svolgono le funzioni proprie delle stesse amministrazioni in base alla normativa vigente, il Governo, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme di riforma del sistema di reclutamento per titoli ed esami nelle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valutazione prioritaria dell'esperienza conseguita nell'attività svolta nelle pubbliche amministrazioni;

          b) valutazione dell'attività formativa in costanza di attività di servizio nelle pubbliche amministrazioni.

 

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      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, definisce le modalità e le forme per garantire stabilità ai lavoratori con contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e continuativa, alle dipendenze delle amministrazioni centrali dello Stato, che svolgono le funzioni proprie delle stesse amministrazioni in base alla normativa vigente.
      3. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce altresì una specifica sede di confronto, a livello nazionale e decentrato, per individuare le modalità e le forme con le quali garantire stabilità ai lavoratori con contratto di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai titolari di assegni di ricerca, alle dipendenze delle università e degli enti pubblici di ricerca, prevedendo altresì norme di precedenza e di tutela economica a fronte di prestazioni identificate come temporanee per le specificità dei comparti e dei sistemi coinvolti.
      4. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, i contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti di cui ai medesimi commi, che comportano lo svolgimento di funzioni proprie delle rispettive amministrazioni o enti, in base alla normativa vigente, sono prorogati.

Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 13, 14, 30, da 32 a 46 e da 60 a 84 del decreto legislativo 10

 

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settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2006 e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.